Largo Consumo 5/2025 - Approfondimento - pagina 28 - 1 pagina - Elisa Latella
La nuova definizione di start-up
Start-up è un termine che ormai è entrato nel nostro vocabolario per indicare un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita. La disciplina iniziale, contenuta nella legge n°221 del 2012, è stata revisionata tramite la legge n°193 del 2024. Cambiano definizione, vantaggi, politiche di sostegno. Ma andiamo con ordine. Oggi una start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote del capitale non sono su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Deve trattarsi di una microimpresa o una piccola o media impresa, costituita da non più di 60 mesi, con sede in Italia o in uno degli Stati Ue o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, ma con una sede produttiva o una filiale nello Stivale. Inoltre, dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni; non deve neanche esserci stata distribuzione di utili.