15/10/2020
Largo Consumo 09/2020 - Approfondimento - pagina 39 - 1 pagina - Latella Elisa
Prezzi

Sottocosto e concorrenza sleale

Sottocosto e concorrenza sleale

Chi decide il prezzo? Il mercato, in regime di libera concorrenza, verrebbe spontaneo rispondere. Tuttavia non sempre è così. Si può vendere ad un prezzo inferiore o uguale al costo, cioè a zero margini, senza far scattare la concorrenza sleale? In teoria sì, a condizione che non ci sia una posizione dominante sul mercato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 2980 del 2020. In termini spiccioli la vendita sottocosto è ben gradita ai consumatori a primo impatto, a meno che non elimini la concorrenza, perché in questo caso c’è uno scopo predatorio. Secondo l’articolo 15 comma 7 decreto legislativo 114 del 1998 si definisce tale «la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa a natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati».

Argomenti

Citati in questo articolo:
Nielsen, Assitol, Marketplace, Facebook